PRIMATO FASCISTA E' L'ORGANO UFFICIALE DEI FASCISTI RIVOLUZIONARI
“Fondiamo questo foglio con volontà di agire sulla storia italiana. Contro la filosofia regnante, che fermamente avverseremo, non ammettiamo che tutto sia “Storia”: storia non è quel che passa, è quel che dura […]. Ci basta che dieci abbiano inteso, e si siano dati la mano; che codesto fascicolo di trenta pagine sia stato prova di vita fra tanta inerzia d’uomini, affermazione chiara e dura fra tanta dubbiezza, falsità, fragilità di scrittori, e resti documento dell’epoca Fascista, principio anzi di quella rivoluzione intellettuale che noi compiremo.” Berto Ricci, da “l’Universale”, 3 gennaio 1931.

venerdì 1 luglio 2011

Fascismo e situazione legislativa

Chiariamo ogni dubbio a riguardo con gli articoli del codice e della Costituzione che ci riguardano:

Articolo 21 - costituzione

Dodicesima disposizione finale e transitoria - costituzione

Legge Scelba - codice penale

Legge Mancino - codice penale

Art. 21 della Costituzione dal sito del Senato:

"Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria [cfr. art.111 c.1] nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni."

Non essendo assolutamente contrari al buon costume, non ci sono motivi per cui essere dichiarati in contrasto con questo articolo.

XII disposizione transitoria della Costituzione, dal sito del Senato:

"E` vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista."

Il "disciolto partito fascista" è quello storico, non riorganizzabile non essendoci gli esponenti di allora.

Infatti ciò non implica il divieto di fondare UN partito Fascista.

Emblematico il caso del P.F.R., rifondato nel 2007 e assolto nel processo per apologia di Fascismo, perché, in fin dei conti, non è altro che un partito "virtuale" come tanti che oltre a non costituire nessun pericolo per l' antifascismo, fomenta e conferma i falsi stereotipi nei nostri confronti, ostacolandoci ulteriormente.

Inoltre, essendo una disposizione transitoria, dovrebbe produrre effetti solo durante la, appunto, transazione dal Regno alla Repubblica.

Legge scelba, potete trovare qui il testo integrale:

http://www.miolegale.it/normativa/117-Legge-Scelba-l-645-1952-partito-fascista.html

Partendo dal presupposto che una legge contenente norme attuative di una disposizione finale e transitoria, fatta dopo sei anni dall' entrata in vigore della Costituzione, che per di più contrasta con un articolo del corpo principale della stessa (Art. 21), è gia di per sè anti-costituzionale.

Inoltre, in questa legge si parla di persecuzione razziale, incitamenti a odio e violenze, banda armata e apologia di nazismo.

Tutte cose che con noi non hanno nulla a che vedere,

Per chiudere, è degno di nota l' Art. 9 della suddetta legge Scelba (scialba), che indica come indottrinare gli studenti spiegando come devono essere scritti i testi scolastici, in funzione rigorosamente antifascista.

Sono stati fatti una manciata di processi per "apologia di Fascismo" (Almirante, Movimento Fascismo e Libertà) finiti con l' assoluzione e con un bel "il fatto non costituisce reato" anche da parte della corte di Cassazione.

Chissà per quale motivo, viene da chiedersi. Forse non sono e non sono stati un reale pericolo per la plutocrazia italiana?

Possiamo operare in piena LIBERTA', nelle forme e nei modi previsti dalla legge, come noi operiamo.


Legge Mancino, testo integrale qui.
La legge Mancino, a cavallo della vulgata resistenziale come qualsiasi intervento di censura ideologica attuato dalla "repubblica", pretestuosamente affianca Fascismo e violenza, indicando prima reati di odio razziale e di organizzazione in movimenti con carattere persecutorio (come ad esempio, il Ku Klux Klan), poi facendo divieto di esaltazione di princìpi, fatti e personaggi del Regime Fascista.

Come già espressamente enunciato nell' analisi degli altri interventi legislativi, anche questa è una legge di "propaganda", di demagogia, che ha il solo fine di dare una visione distorta del Fascismo tenendo lontano il popolo dalla verità.

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«Noi siamo i portatori di un nuovo tipo di civiltà» – Benito Mussolini

Art. 21. Costituzione Italiana:

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure (...).