Chiariamo ogni dubbio a riguardo con gli articoli del codice e della Costituzione che ci riguardano:
Articolo 21 - costituzione
Dodicesima disposizione finale e transitoria - costituzione
Legge Scelba - codice penale
Legge Mancino - codice penale
Art. 21 della Costituzione dal sito del Senato:
"Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria [cfr. art.111 c.1] nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni."
XII disposizione transitoria della Costituzione, dal sito del Senato:
"E` vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista."
Il "disciolto partito fascista" è quello storico, non riorganizzabile non essendoci gli esponenti di allora.
Infatti ciò non implica il divieto di fondare UN partito Fascista.
Emblematico il caso del P.F.R., rifondato nel 2007 e assolto nel processo per apologia di Fascismo, perché, in fin dei conti, non è altro che un partito "virtuale" come tanti che oltre a non costituire nessun pericolo per l' antifascismo, fomenta e conferma i falsi stereotipi nei nostri confronti, ostacolandoci ulteriormente.
Inoltre, essendo una disposizione transitoria, dovrebbe produrre effetti solo durante la, appunto, transazione dal Regno alla Repubblica.
Legge scelba, potete trovare qui il testo integrale:
http://www.miolegale.it/normativa/117-Legge-Scelba-l-645-1952-partito-fascista.html
Partendo dal presupposto che una legge contenente norme attuative di una disposizione finale e transitoria, fatta dopo sei anni dall' entrata in vigore della Costituzione, che per di più contrasta con un articolo del corpo principale della stessa (Art. 21), è gia di per sè anti-costituzionale.
Inoltre, in questa legge si parla di persecuzione razziale, incitamenti a odio e violenze, banda armata e apologia di nazismo.
Tutte cose che con noi non hanno nulla a che vedere,
Per chiudere, è degno di nota l' Art. 9 della suddetta legge Scelba (scialba), che indica come indottrinare gli studenti spiegando come devono essere scritti i testi scolastici, in funzione rigorosamente antifascista.
Sono stati fatti una manciata di processi per "apologia di Fascismo" (Almirante, Movimento Fascismo e Libertà) finiti con l' assoluzione e con un bel "il fatto non costituisce reato" anche da parte della corte di Cassazione.
Chissà per quale motivo, viene da chiedersi. Forse non sono e non sono stati un reale pericolo per la plutocrazia italiana?
Possiamo operare in piena LIBERTA', nelle forme e nei modi previsti dalla legge, come noi operiamo.
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